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Art. 49 Esecuzione
1 Le decisioni di cui all’articolo 47 sono eseguite dalle autorità cantonali. 2 L’ordine di arresto in vista d’estradizione non è eseguibile fin tanto che la persona perseguita si trova in carcere preventivo o espiatorio.95 3 Senza il consenso dell’UFG, la persona perseguita non può essere né messa in libertà né allontanata dalla Svizzera. 95Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). |