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Art. 54 Estradizione semplificata 100
1 Se, secondo il verbale steso da un’autorità giudiziaria, la persona perseguita rinuncia esplicitamente all’attuazione della procedura d’estradizione, l’UFG, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna. 2 La rinuncia può essere revocata fintanto che l’UFG non abbia autorizzato la consegna. 3 L’estradizione semplificata ha gli stessi effetti di un’estradizione e soggiace alle medesime condizioni. Lo Stato richiedente dev’esserne reso attento. 100Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). |