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Art. 58 Sospensione. Consegna temporanea
1 L’esecuzione dell’estradizione può essere sospesa fintanto che l’estradando sia perseguito in Svizzera per un altro reato o debba scontarvi una sanzione restrittiva della libertà. 2 Tuttavia, la consegna temporanea della persona perseguita può essere accordata se:
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