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Art. 60 Diritti di pegno fiscali
1 Se gli oggetti o i beni sono consegnati con rinuncia alla restituzione, il diritto di pegno doganale o qualsiasi altra garanzia reale giusta il diritto doganale o fiscale svizzero non possono essere fatti valere salvo che il proprietario leso dal reato sia lui stesso debitore della tassa. 2 La rinuncia a un siffatto diritto di pegno può essere subordinata alla reciprocità. |