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Art. 61 Termine per la presa in consegna
Se, entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di estradizione, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando, questi è messo in libertà. A domanda motivata dello Stato richiedente il termine può essere prorogato fino a trenta giorni. BGE
117 IV 359 () from 4. Oktober 1991
Regeste: 1.Zuständigkeit der Anklagekammer für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der Auslieferung (E. 1). 2.Fälle, in welchen die Auslieferungshaft aufzuheben ist (E. 2). |