Art. 65a Presenza di partecipanti al processo all’estero 115
1 Ai partecipanti al processo all’estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. 2 La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l’esecuzione della domanda o il procedimento penale all’estero. 3 Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l’autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell’assistenza. 115Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995III 1). |