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Art. 67 Principio della specialità 118
1 Le informazioni e i documenti ottenuti mercé l’assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d’indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l’assistenza è inammissibile. 2 Qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell’UFG. Tale consenso non è necessario se:
3 L’autorizzazione a presenziare ad operazioni d’assistenza giudiziaria e a consultare gli atti è subordinata alla stessa condizione (art. 65acpv. 1). 118Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). |