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Art. 68 Notificazioni. In genere
1 I documenti chiesti a un’autorità svizzera possono essere notificati mediante semplice consegna al destinatario o per mezzo della posta. 2 Il Consiglio federale può dichiarare ammissibile la notificazione di documenti provenienti dall’estero direttamente al destinatario in Svizzera. Esso disciplina le condizioni. 3 La notificazione si ha per avvenuta qualora l’accettazione o la non accettazione del documento è confermata per scritto. |