Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 69 Notificazione di
citazioni. Salvacondotto 1 Chiunque riceve una citazione a comparire davanti a un’autorità estera non è tenuto a ottemperarvi. 2 Le citazioni che contengono comminatorie coercitive non sono notificate. 3 La notificazione di una citazione può essere subordinata alla condizione che al destinatario sia assicurato un salvacondotto per un adeguato periodo di tempo e la libera uscita dal territorio dello Stato richiedente. A richiesta del destinatario, l’autorità notificante chiede allo Stato richiedente, prima di trasmettergli la prova della notificazione, di dargli, per scritto, un’assicurazione in tal senso. |