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Art. 70 Consegna di carcerati
1 Una persona incarcerata in Svizzera può essere consegnata a un’autorità estera a scopo d’indagini se le è accordato un salvacondotto ed è garantito ch’essa sarà mantenuta in carcere e, a richiesta, ricondotta in Svizzera. 2 Le persone non incolpate all’estero, e gli Svizzeri possono essere consegnati soltanto se vi acconsentono per scritto. Il consenso non è richiesto se la consegna è necessaria per la trattazione di una domanda svizzera d’assistenza o per un confronto all’estero con altre persone. |