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Art. 72 Mantenimento della carcerazione
1 Se un carcerato è consegnato temporaneamente alle autorità svizzere a scopo di esecuzione di un provvedimento d’assistenza, l’ordine di arresto spiccato all’estero nei suoi confronti è efficace durante il soggiorno in Svizzera. 2 Durante il transito, la persona perseguita rimane in stato d’arresto in base all’ordine di transito dell’UFG. 3 In questi casi, la scarcerazione è subordinata al consenso dell’autorità estera competente. |