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Art. 73 Salvacondotto in Svizzera
1 Una persona dimorante abitualmente all’estero, se giunge in Svizzera per ottemperare a una citazione in una causa penale, non può essere perseguita né ristretta nella sua libertà personale per motivi anteriori al suo arrivo. 2 La persona perseguita non beneficia di salvacondotto per i fatti menzionati nella citazione. 3 La protezione secondo il capoverso 1 cessa qualora tale persona lasci la Svizzera, il più tardi però tre giorni dopo essere stata congedata dall’autorità che l’ha citata. |