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Art. 75 Legittimazione
1 Possono domandare l’assistenza le autorità chiamate a perseguire infrazioni o a decidere in altri procedimenti cui s’applica la presente legge. 2 Le autorità svizzere possono procedere a operazioni processuali, che secondo le prescrizioni dello Stato richiedente sono di spettanza delle parti, anche a domanda delle parti legittimate a tal fine. 3 L’UFG presenta la domanda se l’assistenza è necessaria fuori di un procedimento penale.125 125Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995III 1). |