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Art. 75a Domande della polizia 126
1 Gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l’articolo 63 e dar seguito a quelle di autorità estere. 2 Sono escluse le domande:
126Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995III 1). |