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Art. 77 Iter 127
1 Le domande estere sono indirizzate all’autorità cantonale competente per il tramite dell’UFG. 2 Le domande d’informazioni concernenti il casellario giudiziale o d’accertamento d’identità di una persona sono indirizzate all’UFG. 127Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). |