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Art. 80b Partecipazione al procedimento ed esame degli atti
1 Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi. 2 I diritti giusta il capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:
3 Il diniego d’esame o di partecipazione al procedimento dev’essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto. |