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Art. 80c Esecuzione semplificata
1 Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile. 2 Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l’autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura. 3 Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante. |