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Art. 80dbis Trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova 131
1 Prima di emanare la decisione di chiusura, la competente autorità cantonale o federale può disporre eccezionalmente la trasmissione anticipata di informazioni o mezzi di prova raccolti:
2 Le informazioni o i mezzi di prova devono essere in relazione con la prevenzione o il perseguimento di un reato che può dar luogo a estradizione. 3 La trasmissione anticipata può essere spontanea o su domanda. Se è spontanea, l’autorità federale o cantonale competente trasmette soltanto i dati non personali necessari alla valutazione della situazione, fino a quando non avrà ottenuto le garanzie di cui al capoverso 4. 4 La trasmissione anticipata presuppone che l’autorità richiedente si impegni previamente a:
5 La comunicazione all’interessato è rimandata. 6 La decisione incidentale secondo il capoverso 1 è comunicata senza indugio all’UFG prima della trasmissione anticipata. Non è impugnabile a titolo indipendente. 131 Introdotto dall’all. n. II 5 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021360; FF 2018 5439). |