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Art. 80dsepties Accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova
1 I responsabili e i membri della SInC hanno accesso:
2 Non hanno accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova se così disposto da un responsabile della SInC, da un’autorità penale o da un’autorità preposta all’assistenza giudiziaria. Lo stesso vale nel caso in cui i documenti, le informazioni o i mezzi di prova sono stati raccolti prima della costituzione della SInC. 3 Gli esperti e gli ausiliari di cui all’articolo 80dter capoverso 5 hanno accesso soltanto ai documenti, alle informazioni e ai mezzi di prova necessari all’adempimento dei loro compiti. |