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Art. 80n Diritto d’informazione
1 Il detentore di documenti ha il diritto d’informare il suo mandante dell’esistenza di una domanda e di tutti i fatti a essa connessi, se l’autorità competente non l’ha esplicitamente vietato, a titolo eccezionale, comminandogli le sanzioni penali di cui all’articolo 292 del Codice penale140. 2 Se entra nel merito di un procedimento pendente, l’avente diritto non può più impugnare le precedenti decisioni finali passate in giudicato. |