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Art. 80o Richiesta di informazioni complementari allo Stato richiedente
1 Se sono necessarie informazioni complementari, l’UFG le chiede allo Stato richiedente su richiesta dell’autorità d’esecuzione o dell’autorità di ricorso. 2 L’autorità competente sospende se del caso totalmente o parzialmente il disbrigo della domanda e decide sui punti che, secondo lo stato degli atti, possono essere giudicati. 3 L’UFG assegna allo Stato richiedente un termine congruo per la risposta. Scaduto infruttuosamente tale termine, la domanda d’assistenza giudiziaria viene esaminata sulla base dello stato degli atti. |