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Legge federale
sull’assistenza internazionale in materia penale
(Assistenza in materia penale, AIMP)
Art. 80
q
Spese
Allo Stato richiedente sono accollate le spese per:
a.
i periti;
b.
la consegna di oggetti e di beni a scopo di restituzione agli aventi diritto.