Art. 85 Principio
1 A domanda e in sostituzione dello Stato in cui il reato è stato commesso la Svizzera può procedere penalmente per un reato commesso all’estero se:
2 Il perseguimento penale di uno straniero dimorante abitualmente in Svizzera può essere assunto anche se l’estradizione non si giustifica e l’assunzione del perseguimento sembra opportuna riguardo alle condizioni personali e al reinserimento sociale di costui. 3 Queste disposizioni non sono applicabili se, in base a un’altra prescrizione, il reato sottostà alla giurisdizione svizzera.143 143Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). |