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Art. 86 Diritto applicabile
1 Il reato è giudicato secondo il diritto svizzero, come se fosse stato commesso in Svizzera. 2 Se più favorevole, è applicabile il diritto straniero. Il giudice può infliggere soltanto le sanzioni previste dal diritto svizzero. 3 Il procedimento contumaciale è inammissibile. |