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Art. 8a Accordi bilaterali 27
Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri accordi bilaterali sul trasferimento dei condannati, per quanto siano conformi ai principi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 21 marzo 198328 sul trasferimento dei condannati. 27 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° nov. 2002 (RU 2002 3333; FF 20014213). |