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Art. 91 Decisione sulla domanda
1 L’UFG, dopo aver conferito con l’autorità incaricata del perseguimento penale, decide se accettare la domanda straniera. 2 Se l’accetta, esso trasmette l’inserto all’autorità incaricata del perseguimento penale e ne informa lo Stato richiedente e l’interessato. 3 La decisione non obbliga ad aprire il procedimento penale. 4 L’UFG può rifiutare l’assunzione del perseguimento penale se vi si oppongono motivi gravi o l’importanza del reato non la giustifichi. BGE
137 IV 33 (6B_731/2009, 6B_732/2009, 6B_733/2009) from 9. November 2010
Regeste: a Art. 19 Ziff. 4 BetmG; Auslandtaten. Anforderungen an die Lokalisierung von im Ausland begangenen Taten (E. 2.1.3). |