Art. 93 Spese
1 Le spese procedurali stabilite dallo Stato richiedente sono aggiunte a quelle del procedimento in Svizzera e riscosse. Esse non sono rimborsate allo Stato richiedente. 2 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle multe e, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 2004147 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, circa gli oggetti confiscati.148 3 Lo Stato richiesto, se assume il perseguimento, è informato delle spese procedurali occorse in Svizzera fino a tale momento. Queste spese non sono ripetute. 148 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 20043503; FF 2002389). |