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Art. 99 Utilizzazione di stabilimenti svizzeri da parte estera
1 Qualora manchino i presupposti di cui all’articolo 94 capoverso 1, le sanzioni restrittive della libertà pronunciate in uno Stato estero contro una persona che non ha la cittadinanza svizzera possono essere eseguite in Svizzera secondo il diritto svizzero, se questo Stato non può eseguirle da sé. 2 In questo caso, il fondamento giuridico per la restrizione in Svizzera della libertà personale della persona perseguita è la decisione estera definitiva e esecutiva. 3 Le persone consegnate alla Svizzera in virtù del capoverso 1 non possono, salvo diverso accordo con le autorità competenti dello Stato che le ha consegnate, essere perseguite, punite o estradate a uno Stato terzo da parte delle autorità svizzere a cagione di reati commessi prima della consegna e non oggetto della condanna. Questi effetti decadono dieci giorni dopo la liberazione condizionale o definitiva dallo stabilimento. 4 Il Consiglio federale disciplina i particolari. |