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Art. 120
B. Regime matrimoniale e diritto successorio 1La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. 2I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro e non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte allestite prima della litispendenza della procedura di divorzio. |
