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Art. 489
II. Apertura della sostituzione 1La trasmissione dell'eredità al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell'istituito. 2Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell'istituito, l'eredità passa agli eredi di questo, contro garanzia. 3Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l'eredità è devoluta definitivamente agli eredi dell'istituito. |
