|
Art. 490
III. Garanzia 1In ogni caso di sostituzione d'erede, l'autorità competente ordina la compilazione d'inventario. 2Salvo dispensa espressa da parte del disponente, la consegna dell'eredità all'istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili, potrà consistere in un'annotazione dell'obbligo di trasmissione nel registro fondiario. 3Se l'istituito non è in condizione di prestare questa garanzia, o se mette in pericolo le aspettative del sostituito, dev'essere ordinata l'amministrazione d'officio. |