Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 578
VII. Diritti dei creditori dell'erede 1Quando un erede oberato abbia rinunciato all'eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non sieno loro garantiti. 2Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d'officio. 3L'attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia. |