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Art. 644
III. Accessori 1. Definizione 1Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori. 2Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all'uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima. 3La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio. |
