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Art. 842
A. Disposizioni generali I. Scopo; relazione con il credito derivante dal rapporto fondamentale 1La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. 2Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore. 3Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale. |
