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Art. 1
A. Applicazione del diritto 1La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. 2Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. 3Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |