1Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, l’altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2Per decidere dell’erogazione del contributo e se del caso per fissarne l’importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
- 1.
- ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
- 2.
- durata del matrimonio;
- 3.
- tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
- 4.
- età e salute dei coniugi;
- 5.
- reddito e patrimonio dei coniugi;
- 6.
- portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
- 7.
- formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
- 8.
- aspettative dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d’uscita.
3Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l’avente diritto:
- 1.
- ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
- 2.
- ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
- 3.
- ha commesso un grave reato contro l’obbligato o una persona a lui intimamente legata.