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Art. 163
E. Mantenimento della famiglia I. In genere 1I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. 2Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro. 3In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale. |