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Art. 166
F. Rappresentanza dell’unione coniugale 1Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia. 2Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
3Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro. |