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Art. 173
2. Durante la convivenza a. Prestazioni pecuniarie 1Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia. 2Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa. 3Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l’anno precedente l’istanza. |