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Art. 178
5. Restrizioni del potere di disporre 1Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro. 2Il giudice prende le appropriate misure conservative. 3Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d’ufficio la menzione nel registro fondiario. |
