|
Art. 296
A. Principi 1L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio. 2Finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre. 3I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l’autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità di protezione dei minori decide in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente al bene del figlio. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). |