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Art. 30
2. Cambiamento del nome a. In genere1 1Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome.2 3Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585). |