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Art. 305
b. Stato giuridico del figlio2 1Il figlio capace di discernimento e sotto autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.3 2La sostanza del figlio risponde per le costui obbligazioni senza riguardo ai diritti dei genitori sulla medesima. 1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). |