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Art. 311
IV. Privazione dell’autorità parentale 1. D’ufficio2 1Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:3
2Quando l’autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore. 3Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri. 1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). |