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Art. 316
VIII. Vigilanza sugli affiliati 1L’affiliante abbisogna di un’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. 1bisSe un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un’unica autorità cantonale.2 2Il Consiglio federale emana norme esecutive. 1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). |