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Art. 327
II. Responsabilità 1I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario. 2Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato. 3Non devono alcun risarcimento per ciò che avessero consumato per il figlio o l’economia domestica nei limiti dei loro diritti. 1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). |