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Art. 361
B. Costituzione e revoca I. Costituzione 1Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico. 2Dall’inizio alla fine il mandato olografo è redatto, datato e firmato a mano dal mandante. 3Su domanda, l’ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull’accesso ai dati. |