|
|
|
Art. 362
II. Revoca 1Il mandante può revocare il mandato precauzionale in ogni tempo rispettando una delle forme prescritte per la sua costituzione. 2Egli può revocare il mandato anche distruggendo il documento. 3Un nuovo mandato sostituisce il precedente, anche senza revoca espressa, eccetto che se ne riveli un indubbio complemento. |
