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Art. 411
E. Rapporto 1Ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela. 2Per quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisce una copia. |
