|
|
|
Art. 413
G. Obbligo di diligenza e di discrezione 1Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni1. 2Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano. 3I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore. |
